Mer, 2010-11-24 16:40

Statuto di Avviso Pubblico

Approvato nell'Assemblea nazionale di Firenze, del 19 novembre 2010.
Lo Statuto è disponibile per il download anche in formato .PDF.

Art. 1
Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata "Avviso Pubblico" Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

L'Associazione ha sede presso la sede istituzionale del Presidente pro-tempore.

Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono tenersi anche al di fuori della sede sociale.

La sede potrà essere spostata con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 2
Scopi e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed aconfessionale.

È vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Essa persegue i seguenti scopi e finalità:

  1. Diffondere i valori e la cultura della legalità e della democrazia attraverso l'impegno concreto degli enti che vi aderiscono;

  2. Attivarsi nelle varie forme possibili nell'azione di contrasto alla criminalità e alle diverse forme di illegalità;

  3. Mettere in rete gli enti locali e territoriali d'Italia per favorire lo scambio di esperienze ed informazioni socioculturali per contribuire alla crescita del singolo e delle comunità di cittadini;

  4. Promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti di agire in perfetta trasparenza;

  5. Offrire servizi agli aderenti che lo richiedano in merito a:

    • Organizzazione di seminari, incontri, rassegne, convegni, cineforum, corsi di formazione rivolti ai cittadini o specifici per categorie, corsi di orientamento e/o formazione professionale, che qualora fossero finanziati con risorse pubbliche, comunque attinente, saranno realizzate senza fine di lucro;

    • Disponibilità concreta di libri, pubblicazioni, periodici, banche dati, leggi statali, periodici relativi ad argomenti che possano contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio;

    • Promozione di scambi culturali e professionali tra dipendenti o servizi dei vari enti per uno sviluppo uniforme e coordinato degli assetti territoriali;

    • Promozione dello scambio tra culture geograficamente lontane mediante forme di gemellaggi e sostegni tra enti locali e territoriali omologhi oppure tra organi e servizi dei territori di competenza degli enti aderenti.

  6. Svolgere ricerche e studi sui temi inerenti la criminalità organizzata, la corruzione, la sicurezza urbana, l'immigrazione, i mercati illeciti (traffico di droga, armi, esseri umani, traffico illecito di rifiuti, racket, usura, infiltrazione negli appalti, ecomafie ecc.) nonché sulle modalità che rendono possibile la realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della legalità democratica;

  7. Organizzare la istituzione di sportelli antiusura e antiracket;

  8. Realizzare campagne di comunicazione locali, nazionali, internazionali su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;

  9. Promuovere la nascita di una rete internazionale di Enti Locali impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale;

  10. Partecipare a programmi, progetti ed azioni della Comunità Europea, sia come promotori che come partner, con enti istituzionali, associazioni sia a carattere nazionale che europeo od extraeuropeo;

  11. Realizzare un sito internet ed attivare una newsletter, un forum di discussione ed una rete interattiva tra gli associati.

  12. Intervenire, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e s.m.i., in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi e in particolare dei soci, coerenti con le finalità perseguite dall'associazione;

  13. Ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi e in particolare dei soci coerenti con le finalità perseguite dall'associazione .

Avviso Pubblico, previa valutazione, aderisce ad iniziative e realtà associative che perseguono i medesimi obiettivi e finalità, e compie ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità statutarie.

L'associazione assume inoltre quale programma fondamentale delle proprie attività la "Carta d'intenti", allegata al presente statuto (all. 1).

Art. 3
Durata

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dalla assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art. 4
Soci

L'associazione è costituita da:

  1. Soci ordinari fondatori e soci ordinari puri e semplici;

  2. Soci collaboratori.

Sono soci ordinari i Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Regioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione o che, condividono gli scopi e la finalità, vi aderiscano successivamente.

I primi potranno fregiarsi del titolo, meramente onorario, di soci fondatori.

La distinzione non ha alcuna rilevanza per il versamento delle quote associative né per l'esercizio del diritto di elettorato attivo o passivo.

Sono soci collaboratori i Consorzi di Comuni, le Unioni di Comuni, le sedi regionali e nazionali delle associazioni di enti locali e territoriali e altri enti che, condividendo gli scopi e le finalità dell'associazione, vi aderiscono collaborando alle iniziative promosse e sostenendo finanziariamente l'associazione.

I soci ordinari e collaboratori sono tenuti a versare una quota associativa annuale non inferiore ad un minimo fissato ogni anno, per ogni categoria di enti, dall'ufficio di Presidenza.

Tutti i Soci sono tenuti alla osservanza dello statuto, della "Carta di intenti" allegata allo statuto e delle decisioni degli organi dell'associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono rappresentati negli organi della associazione attraverso un loro rappresentante.

Art. 5
Adesione all'Associazione

Successivamente alla data fissata per la costituzione per atto pubblico e per i successivi atti di adesione coevi allo stesso, gli enti che intendano aderire alla associazione ne fanno domanda all'ufficio di Presidenza che si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento.

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed autenticata nelle forme di legge, deve indicare l'atto deliberativo, assunto secondo le norme dell'ordinamento interno dell'ente, con il quale l'ente autorizza il legale rappresentante ad aderire all'associazione e con il quale assume i conseguenti impegni finanziari. Nella domanda deve essere altresì indicata la persona designata a rappresentare l'ente nell'assemblea dei soci.

L'ufficio di Presidenza può richiedere all'ente che intende associarsi ulteriori documenti volti ad accertare la reale comunanza di interessi, nonché l'impegno dell'ente al perseguimento delle finalità della associazione.

L'accoglimento dell'adesione avviene mediante trasmissione della deliberazione motivata dell'ufficio di Presidenza con raccomandata A/R entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di rigetto della domanda, l'ente potrà ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del diniego, al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata.

Nel caso in cui l'ente associato per qualsiasi motivo, deliberi la sostituzione del proprio rappresentante in seno all'associazione, ne deve dare immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Art. 6
Recesso, esclusione e decadenza

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza.

L'adesione si intende annuale e rinnovata tacitamente per la durata dell'Associazione.

L'Ente associato deve esprimere la volontà di recesso con preavviso, comunicato, almeno 180 giorni prima della data di decorrenza all'ufficio di Presidenza, specificando gli estremi dell'atto deliberativo emanato dal medesimo organo che ha approvato l'adesione. Fa fede la data di ricevimento della stessa comunicazione. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni già assunti.

La esclusione del Socio può essere deliberata a maggioranza dalla assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, per gravi e protratte inadempienze agli obblighi associativi e per comportamenti ed attività incompatibili con le finalità dell'associazione.

Nei tempi intercorrenti tra una assemblea e la successiva, l'Ufficio di Presidenza in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva, qualora sia ratificata da parte dell'assemblea.

Il socio sospeso od escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Collegio Probiviri, il quale deciderà, sentire le parti, entro 60 (sessanta) giorni in forma scritta e motivata.

La decadenza è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, per morosità.

Art. 7
Organi

Sono organi della associazione:

  1. l'Assemblea

  2. il Comitato Direttivo

  3. l'Ufficio di Presidenza

  4. il Presidente

  5. l'Organo di revisione

  6. il Collegio dei Probiviri

  7. la Commissione consultiva permanente

Art. 8
Assemblea

L'assemblea è composta da un rappresentante di ogni ente Socio ordinario o Socio collaboratore.

Si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Si riunisce altresì ogni volta che sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della associazione ed esercita le seguenti competenze:

  1. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con i rendiconti della gestione e del bilancio;

  2. approva il regolamento interno relativo al funzionamento degli organi della associazione;

  3. determina, nel rispetto dello statuto, il numero dei componenti il Comitato direttivo e procede alla loro nomina;

  4. determina nel rispetto dello statuto, il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e ne nomina i componenti;

  5. nomina l'Organo di revisione e il Collegio dei Probiviri;

  6. approva le modifiche allo statuto e delibera lo scioglimento dell'associazione;

  7. delibera su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

Art. 9
Modalità di svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età, mediante avviso da spedirsi almeno 20 (venti) giorni prima del giorno stabilito per la convocazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata o fax.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente,il Comitato Direttivo o l' Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Soci.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può avere più di 10 (dieci) deleghe.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

In tutti gli altri casi le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la votazione favorevole della metà più uno dei presenti.

Per l'esercizio del diritto di voto, nonché per il computo del quorum strutturale delle sedute, è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 10
Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 21 membri, nominati dalla assemblea in modo tale da garantire la presenza di almeno un rappresentante di Socio ordinario per ogni area regionale nella quale hanno sede i Soci ordinari e di un rappresentante di ogni associazione nazionale di enti locali e territoriali.

Il Comitato Direttivo ha funzioni di programmazione e di coordinamento.

Le competenze del Comitato Direttivo sono:

  1. la approvazione del programma generale di attività deliberato dall'Ufficio di Presidenza;

  2. la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro su particolari questioni;

  3. la costituzione di ulteriori articolazioni organizzative regionali o infraregionali della associazione;

  4. il coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti Soci, promosse dalla associazione.

Il Comitato è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età.

Il Comitato direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente o l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti il Comitato.

Ogni componente il Comitato può farsi rappresentare da altro componente con delega scritta. Ogni componente non può avere più di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con la votazione favorevole della metà più uno dei presenti.

Art. 11
Ufficio di Presidenza

L'Ufficio è composto da numero 5 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari.

L'Ufficio di Presidenza è l'organo di governo della associazione e ad esso spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dal presente statuto ad altri organi.

Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente assunte con la votazione favorevole della metà più uno dei presenti

In particolare l'Ufficio di Presidenza:

  1. predispone e presenta all'assemblea, ai fini della loro approvazione, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

  2. predispone e presenta al Comitato Direttivo, ai fini della sua approvazione, il programma generale di attività della associazione;

  3. predispone e presenta alla assemblea, ai fini della sua approvazione, il regolamento interno;

  4. provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla gestione dei fondi destinati al raggiungimento degli scopi sociali;

  5. delibera sulle proposte, sulla organizzazione ed esecuzione di tutte le iniziative tendenti al raggiungimento degli scopi sociali;

  6. delibera sull'affidamento di incarichi professionali, stipulazioni di contratti e assunzione di personale;

  7. elegge al proprio interno il Presidente della associazione. Nomina i componenti della Commissione Consultiva.

Art. 12
Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede l'assemblea, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza di cui coordina l'attività ed attua le decisioni.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i necessari atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione, salvo obbligo di ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal membro dell'Ufficio di Presidenza più anziano di età.

L' assunzione dei poteri da parte di quest'ultimo costituisce di per sé prova di impedimento del Presidente in carica.

Art. 13
Organo di Revisione

L'Organo di Revisione è composto da 1 (uno) membro nominato dalla assemblea.

Ha il compito di verificare e controllare la gestione economica della associazione, la contabilità, la cassa e il conto consuntivo, accompagnandoli da una relazione alla assemblea.

Art. 14
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio decide su tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'associazione ed eventualmente tra gli organi della associazione in merito alla applicazione ed interpretazione dello statuto, del regolamento e su tutte le altre questioni nelle quali il suo giudizio sia richiesto o stabilito da deliberazione degli organi della associazione.

Il Collegio esercita altresì le funzioni previste dall'art. 5, comma 5 (rigetto della domanda di adesione) e dall'art. 6, comma 5 (sospensione o esclusione di socio).

Art. 15
Commissione Consultiva Permanente

La Commissione Consultiva Permanente è convocata e presieduta dal Presidente ed è composta:

  1. fino a 10 membri scelti dall'Ufficio di Presidenza tra persone che, impegnati nei settori dello studio, della ricerca, delle professioni e dell'associazionismo, abbiano offerto significativi contributi alla promozione ed alla maturazione di una coscienza pubblica informata alla cultura della legalità, della partecipazione, della democrazia e del contrasto alla criminalità.

  2. Fino a n. 10 membri scelti dall'Ufficio di Presidenza tra persone che, quali amministratori non più in carica, di enti locali e territoriali, si siano distinti nel perseguimento di progetti e pratiche orientate alla promozione ed alla maturazione di una coscienza pubblica informata alla cultura della legalità, della partecipazione, della democrazia e del contrasto alla criminalità.

  3. Dai Presidenti dell'Associazione fin dalla sua costituzione, quali membri di diritto.

La Commissione consultiva permanente è organo di consulenza degli organi dell'Associazione stessa.

Su richiesta dell'Ufficio di presidenza:

  1. formula proposte e pareri in ordine a problematiche su cui la stessa debba deliberare;

  2. formula proposte e pareri in ordine ai programmi di attività dell'Associazione ed alla organizzazione di singole iniziative, utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Su richiesta del Consiglio Direttivo:

  • formula proposte e pareri in ordine all'eventuale costituzione di commissioni e gruppi di lavoro ed al loro funzionamento.

Gli organi associativi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze possono rimettere alla Commissione consultiva:

  • la predisposizione di progetti e percorsi di formazione scolastica e di sostegno alle politiche giovanili;

  • la predisposizione di progetti di formazione per amministratori pubblici e dipendenti;

  • la predisposizione di progetti di solidarietà tra enti;

  • la predisposizione di strumenti normativi e di procure atte a favorire prassi di legalità e trasparenza;

  • la predisposizione di banche dati e di progetti editoriali;

  • la predisposizione di progetti ed azioni della Comunità Europea, anche ai fini di partecipazione ed acquisizione di risorse finanziarie.

Art. 16
Durata in carica degli organi

Tutti gli organi elettivi della associazione durano in carica 3 (tre) anni ed i relativi componenti sono rieleggibili.

Gli organi direttivi durano in carica tre anni anche se non sono più amministratori in carica.

Qualora per qualsiasi motivo il rappresentante dell'ente socio venga a mancare, l'ente socio provvede alla sua sostituzione dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 5.

In caso di recesso, esclusione, decadenza della qualifica di socio, ovvero in caso di dimissione dalla carica ricoperta nella associazione, subentra nell'organo il rappresentante dell'ente socio primo dei non eletti dall'assemblea nella quale si è provveduto al rinnovo dell'organo.

I membri della Commissione Consultiva Permanente durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Art. 17
Il logo dell'Associazione: modalità di utilizzo

Il logo dell'Associazione è così descritto: " Il marchio ha forma quadrata. Su uno sfondo di colore bianco compare la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO, Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie". La dicitura AVVISO PUBBLICO è di colore rosso, con la prima lettera "V" di colore verde e stile come se scritta con uno spray. La dicitura "Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" compare sotto "AVVISO PUBBLICO" con carattere minuscolo, più piccolo rispetto ad AVVISO PUBBLICO, di colore nero", meglio descritto nell'allegato "…2…", che debitamente registrato è soggetto a tutte le norme di tutela previste dal nostro codice in materia.

L'utilizzo del logo deve essere sempre autorizzato formalmente dal Presidente, salvo che per le manifestazioni o altre iniziative cui l'Associazione partecipa.

Chiunque intenda utilizzare il logo deve richiedere l'autorizzazione scritta al Presidente, specificando i motivi dell'utilizzo, i termini e le modalità (esibizione del logo su materiale pubblicitario, informativo, formativo o altro).

Il Presidente, con provvedimento formale autorizza l'uso del logo, indicandone i termini e le modalità.

L'uso improprio del logo, ovvero senza autorizzazione viene perseguito a termine di legge, a tutela dell'immagine dell'Associazione.

I soci temporaneamente sospesi, esclusi o decaduti non possono utilizzare il logo di Avviso Pubblico.

Art.18
Mezzi finanziari

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

  • dalle quote e contributi dei Soci da donazioni, contributi e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche sia di diritto pubblico che privato;

  • beni acquisiti direttamente dall'associazione;

  • da attività di ricerca, studio o consulenza;

  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità statutarie;

  • da attività di organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni;

  • da contributi e attività di partecipazione a progetti ed azioni della Comunità Europea, di organismi internazionali, dello Stato e di enti e istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell'ambito dei fini statutari.

Allo scopo di meglio conseguire le finalità di cui all'art.2, l'associazione potrà anche stipulare contratti di sponsorizzazione, collocazione di spazi espositivi e incamerare proventi per la vendita di pubblicazioni.

Art. 19
Persone e beni strumentali

Per il miglior funzionamento della associazione, essa potrà assumere personale, dare incarichi di consulenza e, in conformità con la carica vigente, utilizzare risorse umane e strumentali eventualmente messe a disposizione dagli enti soci.

Art. 20
Organizzazione territoriale

L'attività dell'Associazione interessa tutto il territorio nazionale, ed attraverso programmi di partenariato della U.E. a tutti i paesi europei ed extraeuropei.

A livello nazionale, secondo gli orientamenti del Comitato Direttivo, possono istituirsi sedi decentrate privilegiando quattro aree: nord, centro, sud ed isole, nonché ulteriori articolazioni organizzative regionali, infraregionali e territoriali.

Art. 21
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato il 30 aprile.

L'Assemblea, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Statuto, delibera in merito all'eventuale avanzo di gestione, destinandolo ad attività coerenti con gli scopi e le finalità dell'associazione.

Art. 22
Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Statuto, deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per finalità sociali e di pubblica utilità conformi agli scopi dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23
Regolamento

Fatte salve le norme di legge e nel rispetto dello statuto, l' Ufficio di Presidenza può predisporre, ai fini dell'approvazione da parte dell'assemblea, un regolamento interno nel quale siano più analiticamente precisate le modalità operative dell'associazione.

Art. 24
Norme finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dall'eventuale regolamento si rinvia alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e sm.i. e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

 

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