Mer, 2006-08-23 12:35

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L'accertamento del condizionamento mafioso impedisce la prosecuzione dell'appalto con l'impresa "inquinata".

Riceviamo dall'Avvocato Ilenia Filippetti e pubblichiamo:

Con sentenza n. 7842 del 3 agosto 2006 il TAR Campania, sezione di Napoli, ha respinto il ricorso presentato da una società contro l'estromissione dall'esecuzione di un contratto pubblico; l'estromissione era stata disposta dall'ANAS dopo aver riscontrato l'esistenza del pericolo di condizionamento dell'appalto da parte della criminalità organizzata. Con la sentenza, che ha condannato la società ricorrente anche al pagamento delle spese legali sostenute dall'ANAS, è stato sottolineato come il potere della stazione appaltante di instaurare o di proseguire un rapporto contrattuale in presenza di "informative antimafia" fornite dalla Prefettura deve essere considerato secondario rispetto alla fondamentale esigenza di tutelare -anche attraverso il ricorso a meccanismi di tipo indiziario- la trasparenza e l'immunità del settore degli appalti pubblici dalle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.

 

Per saperne di più:

www.giustizia-amministrativa.it

 

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